Sistemi di allerta - approfondimento

La missione di TIM è quella di supportare le Aziende nelle fasi di sviluppo e/o di ristrutturazione, affiancandole nella gestione del cambiamento

I Sistemi di Allerta: quali imprenditori sono soggetti all’organo di controllo?

I Sistemi di Allerta: quali società sono soggette all’organo di controllo – si srl e spa, no snc e sas

Il nuovo Testo Unico della Crisi d’Impresa modifica il Codice Civile all’art. 2477 in tema di obbligatorietà dell’organo di controllo o del revisore, di fatto aumentando il numero di società che sono soggette a questa norma. In base alle stime apparse elaborate da gestori di dati pubblici l’incremento della platea è di circa 80-90mila unità.
La ratio della norma è facilmente comprensibile. Da una parte il legislatore vorrebbe che le aziende si dotassero di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile dall’altra, per raggiungere questo risultato, propone ed impone all’imprenditore di farsi aiutare dal un soggetto qualificato come i Sindaci o in Revisori. 

Pertanto, solo l’impresa che opera attraverso le società di capitali (società per azioni o società a responsabilità limitata) dovranno adeguarsi e adottare un organo di controllo.
Sono escluse tutte le società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e l’imprenditore individuale.

I Sistemi di Allerta: la regola dei 4 milioni di Attivo e Ricavi oltre ai 20 dipendenti medi

Al fine di individuare le aziende che sono soggette a questi controlli il legislatore ha individuato tre parametri esposti nell’art. 2477 comma terzo del Codice Civile, dal titolo ‘Sindaco e Revisore legale dei conti’:

“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

1) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 

2) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 

3) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 

4) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità”

I limiti dimensionali esposti in questo articolo sono il frutto di un dibattito politico. Originariamente i valori erano rispettivamente di 2 milioni per l’attivo, 2 milioni per i ricavi e 10 unita per il personale dipendente. Nel maggio 2019 sono stati incrementati per decreto ai valori di 4,4,20.
Le regola è molto stringente in quanto anche se solo UNO di questi limiti è superato scatta l’obbligo, superamento continuativo per DUE esercizi consecutivi. Non rilevano pertanto le situazioni infrannuali.

I Sistemi di Allerta: quali imprenditori sono soggetti all’organo di controllo?

I Sistemi di Allerta: da quale data scatta l’obbligo dei sindaci

La decorrenza dell’obbligo è stata concomitante con l’entrata in vigore della legge (16 febbraio 2019). Tuttavia, il legislatore ha concesso un ampio spazio di tempo per adeguarsi, stabilendo la data del 16 dicembre 2019 per la nomina del sindaco o revisore.

Per la prima applicazione della legge si è fatto riferimento ai limiti dimensionali ricavabili dagli esercizi 2017 e 2018.

I Sistemi di Allerta: bilanci non depositati o non approvati

La nomina è dovuta anche quando i bilanci non sono stati depositati, essendo tale adempimento relativo alla pubblicità dell’informativa aziendale.

Non è possibile arrivare alla stessa conclusione nel caso i bilanci non siano stati approvati. In tale situazione è opportuno, a parere di chi scrive, provvedere comunque alla nomina. Infatti, la presenza di un organo di controllo permetterà di incanalare il soggetto societario, se non ad adempiere agli obblighi di informativa, almeno a permettere che un organo di controllo manifesti lo stato di crisi agli organismi di composizione della crisi (OCRI). Permettendo così ai responsabili di diritto della società di avvalersi delle misure premiali penali ed economiche previste dal nuovo Testo Unico.

La motivazione di questa data del 16 dicembre è legata all’entrata in vigore del Testo Unico della Crisi di Impresa o meglio dell’efficacia delle norme relative ai Sistemi di Allerta. Data fissata per l’Agosto 2020. A quella data le società che si trovano in stato di crisi dovranno essere automaticamente intercettate attraverso l’azione dell’organo di controllo, che avrà monitorato l’esercizio 2019 ed una parte del 2020.

I Sistemi di Allerta: obbligo od opportunità?

“Si stava meglio una volta quando le cose erano più semplici ed a portata di mano”. 

E’un sunto liberamente elaborato del pensare comune.
Sembrerebbe così. Ma questa affermazione è strettamente legata al ‘cambiamento’!
Il ‘cambiamento’ è generalmente rifiutato dal un punto di vista psicologico sostanzialmente per due motivi:

  • ogni individuo, anche imprenditore, si ricava la sua ‘confort zone’ dentro la quale opera con i suoi strumenti ed i suoi valori. Si dice: ‘Se ho sempre fatto ‘così’ ed ha funzionato, perché cambiare?’.
  • ogni individuo ha una naturale attitudine a resistere al ‘cambiamento’: forse un retaggio del processo evolutivo. 

Attenzione.

Oggi, più che mai, le imprese sono chiamate ad un continuo adattamento/cambiamento per poter sopravvivere o prosperare.
Si. Ma cambiare come?

  • All’interno di quale scenario temporale, tecnologico, competitivo, legale o finanziario?
  • In quale direzione?
    Con quali energie ed intensità?
  • Con quali strumenti di difesa?
  • Con quali margini di sicurezza economica, finanziaria, legale? O, al contrario, con quale margine di rischio?

Sicuramente domande non facili e per le quali non esiste una immediata ed unica risposta.
Una cosa è certa. L’imprenditore deve sempre prendere una ed una sola decisione alla volta ed il più delle volte è ‘solo’ nella gestione del processo decisionale.

I Sistemi di Allerta: obbligo od opportunità?

I Sistemi di Allerta: un’opportunità per poter prendere decisioni giuste: il ‘Cruscotto Aziendale’

Il processo decisionale e la modalità con cui si forma la decisione sono fondamentali sia per il successo dell’impresa, sia, nell’ottica di gestione della crisi, per scongiurare danni o maggiori danni, in caso di revisione dall’operato dell’imprenditore da parte di un Tribunale.

La nuova legge sulla crisi d’impresa coglie appieno questo aspetto. L’imprenditore, sia esso individuale o societario, deve prendere decisioni informate ovvero che si basino su dati ed informazioni corrette e veritiere. Decisioni frutto di un processo logico, verificato e verificabile.

Per ottenere ciò il legislatore obbliga chi gestisce l’impresa di dotarsi di un sistema amministrativo adeguato volto a garantire la permanenza od il recupero di quel bene aziendale che è la ‘continuità dell’impresa’.

Il tutto si riassume nel ‘cruscotto aziendale’ mutuando la terminologia del settore automobilistico.

Chi si metterebbe al volante di un’automobile che seppure funzionante non ha un cruscotto in cui è segnato il livello della benzina (capacità finanziaria), un navigatore od una cartina, alcune spie fondamentali come il livello dell’olio o la temperatura dell’acqua?
Senza, questa strumentazione si navigherebbe a vista e prima o poi saremmo costretti a chiamare il carrattrezzi o finiremmo fuori strada.

La metafora calza, ma nel modo del business c’è una difficoltà in più. La rete stradale del business non è allestita con segnali stradali o la segnaletica orizzontale. 

Nel mondo economico del business occorre avere la capacità di immaginare la strada, perché questa non è fisicamente tracciata e visibile.

E quindi, la segnaletica deve proiettarla l’imprenditore sul suo parabrezza. Si immagini una specie di head up immaginng.

Questo è quello che fa il ‘cruscotto aziendale’: 

  1. Proiettare il futuro: segnalare che c’è una curva (probabile riduzione del fatturato e sue conseguenze sulla cassa o raggiungimento del pieno utilizzo degli affidamenti bancari), che ci sono possibili pedoni che transitano (magazzino che si sta incrementando o costi di produzione in crescita e margini prospettici decrescenti), ecc.
  2. Prendere atto dello stato dell’auto: le normali spie come ad esempio il livello del carburante (scorte di magazzino sufficienti od eccessive), consumo medio del carburante (efficienza operativa di produzione), pneumatico con bassa pressione (indicatore di turnover del personale o basso utilizzo della capacità produttiva prospettica), pulsante di accensione dei fari, ecc.
I Sistemi di Allerta: obbligo od opportunità?

I Sistemi di Allerta: il Voucher Innovation Manager ed il Controllo di Gestione

Avvalersi della opera intellettuale di un manager che, entrando in azienda, impianti un sistema di Controllo di Gestione ed infine un Cruscotto Aziendale può rientrare nel voucher Innovation Manager, con una contribuzione fino al 50% dei costi sostenuti.

I Sistemi di Allerta: trasformare un costo percepito come spesa inutile in un proficuo investimento 

Mi sembra naturale concludere che sia opportuno dotarsi di un Cruscotto Aziendale e che invece non sia opportuno affidarsi alla navigazione a vista ovvero in assenza di segnaletica stradale, spie di allerta o bottoni di comando.

Un eventuale tribunale che valutasse l’operato dell’imprenditore che ha condotto la propria azienda a fari spenti non potrebbe che giudicare negativamente questo modo di fare.

Ecco perché, a parere di chi scrive, l’obbligo di istituire i nuovi sistemi di allerta è una grossa opportunità offerta agli imprenditori.