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Legge Fallimentare, le novità del 2019

Nel 2019 è stato introdotto il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza a sostituire la norma attualmente vigente ormai ultra settantenne.

“Il codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno verso un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze” questo il commento che accompagna le novità normative sulla legge fallimentare.

Il testo è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale ed ha introdotto diverse novità in ambito penale.

 

Legge Fallimentare, le novità del 2019

 

Le novità del 2019 sulla Legge Fallimentare

  • la bancarotta e gli altri reati fallimentari sono stati spostati al Titolo IX del nuovo codice dedicato proprio alle Disposizioni Penali. La bancarotta e le altre disposizioni penali inerenti non sono state abrogate e rimangono quindi disciplinate dalla normativa vigente.Eventuali ricorsi precedenti alla data di entrata in vigore del decreto di cui stiamo parlando fanno fede alla vecchia normativa.
  • Il “fallimento” viene eliminato e sostituito dalla “liquidazione giudiziale” (le caratteristiche della pratica rimangono invariate)

 

Conseguentemente a questi cambiamenti lessicali vengono meno i concetti di “fallimento“, “procedura fallimentare” e “fallito“.

L’obiettivo del nuovo codice è quello di far emergere prima possibile la crisi di impresa attraverso l’introduzione del sistema di allerta e degli organismi di composizione della crisi di impresa da istituire in camera di commercio.

Qui gli organi di controllo societario e i creditori pubblici qualificati segnaleranno le situazioni di anomalia determinati dagli indicatori della crisi, quindi squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari.

Gli indicatori della crisi sono elaborati dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con frequenza triennale.

 

 

 

 

 

 

Sistemi di allerta: sono già legge? Scopriamolo insieme

Dove vengono citati i sistemi di allerta?

I Sistemi di Allerta fanno parte della recente legge n. 14/2019 pubblicata il 14 febbraio 2019 e diventata efficace nei successivi 30 giorni, ovvero dal 16 marzo 2019. I Sistemi di Allerta sono disciplinati dal Codice della Crisi di Impresa, in particolare nell’art.13 e seguenti. 

Quindi le aziende, dal marzo 2019, italiane hanno un altro obbligo a cui sono richieste di adeguarsi. L’appuntamento con i verificatori di questo adempimento (che sarà trattato in un nostro prossimo post) deve essere accuratamente preparato al fine di evitare sanzioni ammnistrative e penali. 

Sistemi di Allerta: quanto tempo ha l’imprenditore per adeguarsi? 

La legge ha concesso 18 mesi, dalla data di entrata in vigore, alle imprese per adottare i Sistemi di Allerta proprio in considerazione della delicatezza dell’argomento e dei tempi necessarie per capire la nuova normativa e per adeguare la struttura aziendale alla nuova richiesta. Pertanto la prossima scadenza è ad Agosto 2020. 

Sindaci ed Amministratori sono chiamati fin da subito ad entrare nel merito di questa legge, altrettanto importante come la Dichiarazione dei Redditi o la redazione del Bilancio al fine di arrivare all’appuntamento del prossimo anno, compliant o detto in italiano adeguati ed in linea con la nuova legge. 

Nei prossimi post parleremo dei bilanci che saranno approvati nel prossimo anno, ma prima dell’agosto 2020. Devono già fare riferimento ai sistemi di allerta? 

Sistemi di allerta: sono già legge?

Sistemi di Allerta: come nasce la legge? 

Per completezza mi piace ricordare come nasce questa legge e ricordare che, nell’ottica della razionalizzazione e semplificazione, il legislatore ha voluto adottare un vero e proprio Testo Unico. E’stato un Testo Unico il cui processo di formazione affonda le radici nei primi anni di questo secolo, e che ha visto inizialmente la ripetuta modifica della legge fallimentare, anche attraverso sostanziali modifiche ad esempio del Concordato Preventivo. 

Ma è poi nel 2015, con la costituzione della Commissione Parlamentare Rorhdorf di riforma della disciplina della crisi d’impresa, che ha avuto inizio il percorso concreto che ha portato alla legge oggi in vigore. 

Tutte le forze politiche parlamentari ne sono state sostenitrici, dalla sinistra alla destra incluse forze populiste come il Movimento 5 Stelle e la Lega. E bisogna anche ricordare che una forte spinta arriva dalla Comunità Europea e dalla BCE. Scopo ultimo della legge è quello di preservare il sistema finanziario. Avremo modo di parlarne. 

Quali sono gli imprenditori coinvolti nelle normative sui sistemi di allerta?

Sistemi di Allerta: quali imprenditori sono coinvolti?

A chi si rivolge la legge?

Il nuovo Testo Unico della Crisi d’Impresa introduce sostanziali modifiche al Codice Civile in tema di individuazione della modalità di conduzione dell’azienda. E’ una svolta epocale che obbliga l’imprenditore a concentrarsi sull’assetto organizzativo e contabile anche al fine di essere nelle condizioni di rilevare tempestivamente un’eventuale crisi. 

E’ opportuno da subito sgomberare il campo da eventuali fraintendimenti che potessero insorgere relativi alla norma che disciplina l’obbligo di adozione del collegio sindacale o del revisore. 

Sistemi di Allerta: quali sono i parametri minimi? 

  • 4 milioni € di ricavi,
  • 4 milioni € di attivo
  • 20 dipendenti 

Questi i parametri di soglia al di sopra della quale scatta l’obbligo di nomina. Ma attenzione, questo nulla ha a vedere con la richiesta del nuovo Testo Unico. Non esistono limiti dimensionali all’applicazione del principio di gestire l’impresa con un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile. 

I Sistemi di Allerta: quali imprenditori sono coinvolti?

Risulta utile paragonare il testo dell’art.2086 cc oggi in vigore ed il precedente testo.

Testo oggi in vigore: 

“ 1. L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

2. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.” 

Testo precedentemente in vigore: 

“ 1. L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.” 

La nuova legge introduce per tutti gli imprenditori, da quelli micro ed individuali a quelli organizzati sotto forma societaria, società di persone o società di capitali, una unitaria richiesta di operare l’impresa tramite un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, richiesta che prima dell’introduzione della legge era previsto esplicitamente solo per le società di capitali. 

La nuova legge, pertanto, richiede uno sforzo evolutivo a tutti gli imprenditori ovvero di strutturarsi in modo tale che con il supporto di una moderna e razionale organizzazione delle funzioni aziendali, dei processi produttivi e decisionali, si abbia il raggiungimento dell’obiettivo ultimo dell’impresa. 

Tale obiettivo si può individuare nella continuità aziendale e la continuità aziendale si potrà mantenere solo se la eventuale crisi e gestita in maniera consapevole e proattiva. 

Sistemi di allerta: come raggiungere l’obiettivo? 

Solo uno strutturato sistema di controllo di gestione permette di raggiungere questo obiettivo e soprattutto permette ad altri soggetti terzi, si pensi ad un Tribunale, che in un susseguente futuro leggano le azioni intraprese e le giudichino alla luce di una ferrea razionalità basata sui numeri. 

L’inesistenza stessa di un sistema amministrativo e contabile adeguato e previsivo potrebbe proiettare automaticamente una luce sinistra sull’imprenditore che non l’ha costituita per tempo. 

Il giudizio e l’irrogazione delle sanzioni e pene sarà una conseguenza logica. 

A confermare quanto sopra, in un’ottica più ristretta della situazione di crisi debitoria, è l’art.3 del Testo Unico, rubricato ‘Doveri del Debitore’ che obbliga il debitore a rilevare tempestivamente lo stato di crisi. 

Sistemi di allerta: in conclusione 

In conclusione tutti gli imprenditori devono dotarsi di un efficace sistema di Controllo di Gestioni che sia disegnato e strutturato a misura sulla specifica organizzazione, sullo specifico sistema amministrativo e contabile. 

I sistemi di allerta sono già legge?

I Sistemi di Allerta: quali imprenditori sono soggetti all’organo di controllo?

I Sistemi di Allerta: quali società sono soggette all’organo di controllo – si srl e spa, no snc e sas

Il nuovo Testo Unico della Crisi d’Impresa modifica il Codice Civile all’art. 2477 in tema di obbligatorietà dell’organo di controllo o del revisore, di fatto aumentando il numero di società che sono soggette a questa norma. In base alle stime apparse elaborate da gestori di dati pubblici l’incremento della platea è di circa 80-90mila unità.
La ratio della norma è facilmente comprensibile. Da una parte il legislatore vorrebbe che le aziende si dotassero di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile dall’altra, per raggiungere questo risultato, propone ed impone all’imprenditore di farsi aiutare dal un soggetto qualificato come i Sindaci o in Revisori. 

Pertanto, solo l’impresa che opera attraverso le società di capitali (società per azioni o società a responsabilità limitata) dovranno adeguarsi e adottare un organo di controllo.
Sono escluse tutte le società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e l’imprenditore individuale.

I Sistemi di Allerta: la regola dei 4 milioni di Attivo e Ricavi oltre ai 20 dipendenti medi

Al fine di individuare le aziende che sono soggette a questi controlli il legislatore ha individuato tre parametri esposti nell’art. 2477 comma terzo del Codice Civile, dal titolo ‘Sindaco e Revisore legale dei conti’:

“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

1) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 

2) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 

3) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 

4) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità”

I limiti dimensionali esposti in questo articolo sono il frutto di un dibattito politico. Originariamente i valori erano rispettivamente di 2 milioni per l’attivo, 2 milioni per i ricavi e 10 unita per il personale dipendente. Nel maggio 2019 sono stati incrementati per decreto ai valori di 4,4,20.
Le regola è molto stringente in quanto anche se solo UNO di questi limiti è superato scatta l’obbligo, superamento continuativo per DUE esercizi consecutivi. Non rilevano pertanto le situazioni infrannuali.

I Sistemi di Allerta: quali imprenditori sono soggetti all’organo di controllo?

I Sistemi di Allerta: da quale data scatta l’obbligo dei sindaci

La decorrenza dell’obbligo è stata concomitante con l’entrata in vigore della legge (16 febbraio 2019). Tuttavia, il legislatore ha concesso un ampio spazio di tempo per adeguarsi, stabilendo la data del 16 dicembre 2019 per la nomina del sindaco o revisore.

Per la prima applicazione della legge si è fatto riferimento ai limiti dimensionali ricavabili dagli esercizi 2017 e 2018.

I Sistemi di Allerta: bilanci non depositati o non approvati

La nomina è dovuta anche quando i bilanci non sono stati depositati, essendo tale adempimento relativo alla pubblicità dell’informativa aziendale.

Non è possibile arrivare alla stessa conclusione nel caso i bilanci non siano stati approvati. In tale situazione è opportuno, a parere di chi scrive, provvedere comunque alla nomina. Infatti, la presenza di un organo di controllo permetterà di incanalare il soggetto societario, se non ad adempiere agli obblighi di informativa, almeno a permettere che un organo di controllo manifesti lo stato di crisi agli organismi di composizione della crisi (OCRI). Permettendo così ai responsabili di diritto della società di avvalersi delle misure premiali penali ed economiche previste dal nuovo Testo Unico.

La motivazione di questa data del 16 dicembre è legata all’entrata in vigore del Testo Unico della Crisi di Impresa o meglio dell’efficacia delle norme relative ai Sistemi di Allerta. Data fissata per l’Agosto 2020. A quella data le società che si trovano in stato di crisi dovranno essere automaticamente intercettate attraverso l’azione dell’organo di controllo, che avrà monitorato l’esercizio 2019 ed una parte del 2020.

I Sistemi di Allerta: obbligo od opportunità?

“Si stava meglio una volta quando le cose erano più semplici ed a portata di mano”. 

E’un sunto liberamente elaborato del pensare comune.
Sembrerebbe così. Ma questa affermazione è strettamente legata al ‘cambiamento’!
Il ‘cambiamento’ è generalmente rifiutato dal un punto di vista psicologico sostanzialmente per due motivi:

  • ogni individuo, anche imprenditore, si ricava la sua ‘confort zone’ dentro la quale opera con i suoi strumenti ed i suoi valori. Si dice: ‘Se ho sempre fatto ‘così’ ed ha funzionato, perché cambiare?’.
  • ogni individuo ha una naturale attitudine a resistere al ‘cambiamento’: forse un retaggio del processo evolutivo. 

Attenzione.

Oggi, più che mai, le imprese sono chiamate ad un continuo adattamento/cambiamento per poter sopravvivere o prosperare.
Si. Ma cambiare come?

  • All’interno di quale scenario temporale, tecnologico, competitivo, legale o finanziario?
  • In quale direzione?
    Con quali energie ed intensità?
  • Con quali strumenti di difesa?
  • Con quali margini di sicurezza economica, finanziaria, legale? O, al contrario, con quale margine di rischio?

Sicuramente domande non facili e per le quali non esiste una immediata ed unica risposta.
Una cosa è certa. L’imprenditore deve sempre prendere una ed una sola decisione alla volta ed il più delle volte è ‘solo’ nella gestione del processo decisionale.

I Sistemi di Allerta: obbligo od opportunità?

I Sistemi di Allerta: un’opportunità per poter prendere decisioni giuste: il ‘Cruscotto Aziendale’

Il processo decisionale e la modalità con cui si forma la decisione sono fondamentali sia per il successo dell’impresa, sia, nell’ottica di gestione della crisi, per scongiurare danni o maggiori danni, in caso di revisione dall’operato dell’imprenditore da parte di un Tribunale.

La nuova legge sulla crisi d’impresa coglie appieno questo aspetto. L’imprenditore, sia esso individuale o societario, deve prendere decisioni informate ovvero che si basino su dati ed informazioni corrette e veritiere. Decisioni frutto di un processo logico, verificato e verificabile.

Per ottenere ciò il legislatore obbliga chi gestisce l’impresa di dotarsi di un sistema amministrativo adeguato volto a garantire la permanenza od il recupero di quel bene aziendale che è la ‘continuità dell’impresa’.

Il tutto si riassume nel ‘cruscotto aziendale’ mutuando la terminologia del settore automobilistico.

Chi si metterebbe al volante di un’automobile che seppure funzionante non ha un cruscotto in cui è segnato il livello della benzina (capacità finanziaria), un navigatore od una cartina, alcune spie fondamentali come il livello dell’olio o la temperatura dell’acqua?
Senza, questa strumentazione si navigherebbe a vista e prima o poi saremmo costretti a chiamare il carrattrezzi o finiremmo fuori strada.

La metafora calza, ma nel modo del business c’è una difficoltà in più. La rete stradale del business non è allestita con segnali stradali o la segnaletica orizzontale. 

Nel mondo economico del business occorre avere la capacità di immaginare la strada, perché questa non è fisicamente tracciata e visibile.

E quindi, la segnaletica deve proiettarla l’imprenditore sul suo parabrezza. Si immagini una specie di head up immaginng.

Questo è quello che fa il ‘cruscotto aziendale’: 

  1. Proiettare il futuro: segnalare che c’è una curva (probabile riduzione del fatturato e sue conseguenze sulla cassa o raggiungimento del pieno utilizzo degli affidamenti bancari), che ci sono possibili pedoni che transitano (magazzino che si sta incrementando o costi di produzione in crescita e margini prospettici decrescenti), ecc.
  2. Prendere atto dello stato dell’auto: le normali spie come ad esempio il livello del carburante (scorte di magazzino sufficienti od eccessive), consumo medio del carburante (efficienza operativa di produzione), pneumatico con bassa pressione (indicatore di turnover del personale o basso utilizzo della capacità produttiva prospettica), pulsante di accensione dei fari, ecc.
I Sistemi di Allerta: obbligo od opportunità?

I Sistemi di Allerta: il Voucher Innovation Manager ed il Controllo di Gestione

Avvalersi della opera intellettuale di un manager che, entrando in azienda, impianti un sistema di Controllo di Gestione ed infine un Cruscotto Aziendale può rientrare nel voucher Innovation Manager, con una contribuzione fino al 50% dei costi sostenuti.

I Sistemi di Allerta: trasformare un costo percepito come spesa inutile in un proficuo investimento 

Mi sembra naturale concludere che sia opportuno dotarsi di un Cruscotto Aziendale e che invece non sia opportuno affidarsi alla navigazione a vista ovvero in assenza di segnaletica stradale, spie di allerta o bottoni di comando.

Un eventuale tribunale che valutasse l’operato dell’imprenditore che ha condotto la propria azienda a fari spenti non potrebbe che giudicare negativamente questo modo di fare.

Ecco perché, a parere di chi scrive, l’obbligo di istituire i nuovi sistemi di allerta è una grossa opportunità offerta agli imprenditori.